È destinata a sparire o a cambiare la semplificazione per l’attestazione dei contratti a canone concordato stipulati senza l’assistenza delle sigle di categoria. La norma introdotta dal Di 73/2022 (articolo 7) consente di far valere una attestazione per più contratti finché non cambiano le caratteristiche della casa o dell’intesa territoriale in realtà è una deregulation mascherata, perché non c’è alcuna garanzia che i contratti successivi al primo siano conformi all’intesa locale, in commissione alla Camera – dove si discute la conversione del Di – sono già stadi depositati dalle varie forze di maggioranza 28 emendamenti di cui sei per cancellare la norma e gli altri per modificarla.
Articoli simili
La proroga degli sfratti è incostituzionale
DiUppi
A cura del Coordinamento Unitario dei Proprietari Immobiliari, L’emendamento presentato a Palazzo Madama sulla proroga (incostituzionale) dell’esecuzione degli sfratti al 31/03/2021 evidenzia un atteggiamento punitivo, nei confronti della categoria dei proprietari di casa.Quest’ultimi a causa della pandemia da Covid19 risentono fortemente gli effetti negativi della crisi. Ancora una volta si tenta di colpire un bene essenziale come la casa, difendendo…
Bonus 110% sull’impianto condominiale
DiUppi
L’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle imprese è agevolata solo con il superbonus del 110% se l’intervento è condominiale o con il bonus casa del 50% se l’installazione avviene su «abitazioni patrimonio».
Il compenso “extra” dell’amministratore in caso di lavori straordinari
DiUppi
Negli stabili con più di otto condòmini la nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria.
Tale figura può essere una persona fisica o una società in possesso di determinati requisiti: non aver subito condanne per certi reati (contro la Pa, contro l’amministrazione della giustizia, contro il patrimonio e altro); possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado; aver frequentato un corso di formazione professionale e altro.
Superbonus. Per iniziare a detrarre bisogna aver pagato entro il 2022.
DiUppi
Chi vuole cedere o fare lo sconto in fattura deve anche effettuare i lavori
Corsa contro il tempo per effettuare i bonifici parlanti entro il 31 dicembre 2022, al fine di iniziare a detrarre dal 2022 la prima rata di quattro del superbonus del 110%, prestando attenzione a non essere incapienti con l’Irpef. Se si vuole cedere il credito o scontarlo in fattura, invece, è necessario che questi lavori vengano anche effettuati. Se si vuole evitare completamente la norma di difficile interpretazione sulle attestazioni Soa delle imprese edili, è bene terminare i lavori superiori a 516.000 euro entro fine anno.
Condomini
I condomìni che entro la fine del 2022 non riusciranno a terminare i lavori agevolati con il superbonus del 110% o a effettuare il Sal per almeno il 30% degli stessi o che, nonostante la fine dei lavori o il raggiungimento del Sal, non riusciranno entro il 16 marzo 2023 a inviare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura del fornitore o di cessione a terzi potranno comunicare ai propri condòmini gli importi, ripartiti in base ai singoli millesimi, da detrarre in quattro anni nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022.
Villette e case a schiera
Indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2022, la detrazione potrà essere portata in dichiarazione dei redditi anche dai contribuenti, persone fisiche, che hanno effettuato gli interventi sulle villette e sulle case a schiera per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, se sono riusciti ad «effettuare» entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% dei lavori complessivi).
Sia per i condomìni sia per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, infatti, non è necessario terminare i lavori per forza entro il 31 dicembre 2022, in quanto anche per il superbonus del 110%, come per gli altri bonus edili, la detrazione è correlata al momento di «sostenimento» delle spese «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili» ovvero il raggiungimento del 30% degli stessi.
È necessario, invece, aver «effettuato» i lavori entro il 31 dicembre 2022, solo se si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura» per la parte dei lavori effettuati, per i quali, rispettivamente, sono stati effettuati i pagamenti o è stata emessa la fattura, con lo sconto.
In caso di mancato raggiungimento, spetta il superbonus del 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ed è preclusa la proroga fino al 31 dicembre 2022.
Fine dei lavori
Le norme del superbonus del 110% non stabiliscono il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati, ma nella risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055, è stato ribadito che ai fini del «consolidamento della detrazione» è necessario che gli interventi vengano comunque ultimati.
No stop al super bonus: non si ferma anche dopo il cambio di destinazione d’uso
DiUppi
All’amministrazione finanziaria spetta tuttavia il compito di verificare eventuali ipotesi di abuso del diritto o di elusione fiscale che fanno invece decadere dall’agevolazione del 110%. Non scatta la decadenza del superbonus se l’immobile, classificato al termine dei lavori in una categoria ammessa alla detrazione (tipicamente un’unità residenziale), cambia, «in futuro, destinazione d’uso». Il chiarimento è…
Dal caro affitti al nuovo canone concordato
DiLeandro
Dopo che tra maggio e giugno le proteste degli studenti hanno sollevato il problema del caro affitti, la questione dell’emergenza abitativa ha assunto un carattere più generale facendo emergere le difficoltà sia di quanti sono alla ricerca di un’abitazione sia dei piccoli proprietari. Per affrontare i diversi problemi, a livello locale sono stati avviati diversi…