È destinata a sparire o a cambiare la semplificazione per l’attestazione dei contratti a canone concordato stipulati senza l’assistenza delle sigle di categoria. La norma introdotta dal Di 73/2022 (articolo 7) consente di far valere una attestazione per più contratti finché non cambiano le caratteristiche della casa o dell’intesa territoriale in realtà è una deregulation mascherata, perché non c’è alcuna garanzia che i contratti successivi al primo siano conformi all’intesa locale, in commissione alla Camera – dove si discute la conversione del Di – sono già stadi depositati dalle varie forze di maggioranza 28 emendamenti di cui sei per cancellare la norma e gli altri per modificarla.
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ORDINA Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio.: a. la riduzione del periodo di esercizio dal 03.11.2022 al 07.04.2023. b. funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione…
Superbonus. Per iniziare a detrarre bisogna aver pagato entro il 2022.
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Chi vuole cedere o fare lo sconto in fattura deve anche effettuare i lavori
Corsa contro il tempo per effettuare i bonifici parlanti entro il 31 dicembre 2022, al fine di iniziare a detrarre dal 2022 la prima rata di quattro del superbonus del 110%, prestando attenzione a non essere incapienti con l’Irpef. Se si vuole cedere il credito o scontarlo in fattura, invece, è necessario che questi lavori vengano anche effettuati. Se si vuole evitare completamente la norma di difficile interpretazione sulle attestazioni Soa delle imprese edili, è bene terminare i lavori superiori a 516.000 euro entro fine anno.
Condomini
I condomìni che entro la fine del 2022 non riusciranno a terminare i lavori agevolati con il superbonus del 110% o a effettuare il Sal per almeno il 30% degli stessi o che, nonostante la fine dei lavori o il raggiungimento del Sal, non riusciranno entro il 16 marzo 2023 a inviare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura del fornitore o di cessione a terzi potranno comunicare ai propri condòmini gli importi, ripartiti in base ai singoli millesimi, da detrarre in quattro anni nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022.
Villette e case a schiera
Indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2022, la detrazione potrà essere portata in dichiarazione dei redditi anche dai contribuenti, persone fisiche, che hanno effettuato gli interventi sulle villette e sulle case a schiera per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, se sono riusciti ad «effettuare» entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% dei lavori complessivi).
Sia per i condomìni sia per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, infatti, non è necessario terminare i lavori per forza entro il 31 dicembre 2022, in quanto anche per il superbonus del 110%, come per gli altri bonus edili, la detrazione è correlata al momento di «sostenimento» delle spese «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili» ovvero il raggiungimento del 30% degli stessi.
È necessario, invece, aver «effettuato» i lavori entro il 31 dicembre 2022, solo se si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura» per la parte dei lavori effettuati, per i quali, rispettivamente, sono stati effettuati i pagamenti o è stata emessa la fattura, con lo sconto.
In caso di mancato raggiungimento, spetta il superbonus del 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ed è preclusa la proroga fino al 31 dicembre 2022.
Fine dei lavori
Le norme del superbonus del 110% non stabiliscono il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati, ma nella risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055, è stato ribadito che ai fini del «consolidamento della detrazione» è necessario che gli interventi vengano comunque ultimati.
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