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Chi rimane fuori dalle agevolazioni? Locatari, comodatari e conviventi restano fuori dall’agevolazione

Il superbonus, nella misura ridotta del 90%, spetta solo per il 2023 (con il principio di cassa) per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio dalle persone fisiche sulle villette e sulle case a schiera, a condizione che:

1 il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile;

2 l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

3 il contribuente abbia un «reddito di riferimento» non superiore a 15mila euro, determinato con il quoziente familiare.

Per il superbonus del 90% per il 2023, allora, il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare. In questa formulazione dovrebbero rientrare anche i proprietari o i titolari di diritto reale di godimento non esclusivi. E dovrebbero rientrare tra i proprietari anche i nudi proprietari.

I diritti reali di godimento sull’immobile sono l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o la superficie: pertanto, chi è titolare di questi potrà beneficiare del super bonus del 90% nel 2023.

A differenza degli altri bonus edili, sono esclusi dal superbonus del 90% per il solo 2023, invece, i titolari di un diritto personale di godimento, come l’inquilino, il comodatario e l’utilizzatore di un contratto di leasing (Guida Entrate del 24 luglio 2020 sul superbonus del 110%, faq 20).

Non dovrebbero essere agevolati, poi, tutti gli altri soggetti che nel corso degli anni l’agenzia delle Entrate ha agevolato in via interpretativa, come i familiari conviventi del «possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori» (una conferma della loro esclusione è contenuta nella relazione illustrativa del decreto legge al Senato), i titolari di una concessione demaniale, il socio di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore), il promissario acquirente, anche se con contratto preliminare di compravendita registrato, il parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa canonica di proprietà della parrocchia, nella quale risiede in virtù del Canone 533, paragrafo 1, del Codice di Diritto Canonico e che detiene l’immobile in base a tale norma.

Infine, la relazione illustrativa del Senato al decreto legge Aiuti quater ha confermato che per gli interventi sulle villette e le case a schiera delle persone fisiche, per i quali è richiesta la realizzazione del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 ai fini della proroga dal 30 giugno 2022 al 31 marzo 2023, non si applica la condizione in capo al contribuente di essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, «per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad esempio, familiari conviventi)».

Fonte Il Sole24Ore – L.D.S.

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