Con il Decreto Semplificazioni sono state snellite le procedure di ottenimento delle agevolazioni 

Il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, noto come “decreto semplificazioni”, è stato convertito nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021.  

Con l’obiettivo di velocizzare e sburocratizzare le pratiche inerenti al Superbonus e di abbreviare i tempi per l’avvio dei cantieri, gli interventi del Superbonus 110%, ad eccezione della demolizione e ricostruzione, possono essere avviati presentando la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) senza più l’obbligo di ottenere preventivamente il certificato di conformità edilizia e urbanistica; lo dispone il co. 13 ter dell’art. 119 D.L. 34/2020 modificato dal decreto in esame.  

Tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali ed i prospetti  

– nonostante siano considerati come manutenzione straordinaria ed in via ordinaria richiedano una SCIA 

– potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune asseverata dal tecnico, la CILA. Procedendo in tal modo, saranno eliminate le lunghe attese per l’accesso agli archivi edilizi comunali che si rendevano necessari quando ancora era richiesta la certificazione di conformità urbanistica e catastale dell’edificio oggetto degli interventi. Detta CILA, tuttavia, non è assolutamente un condono né una sanatoria, tanto che resta salva la facoltà del Comune di sanzionare eventuali irregolarità.  

Questo non comporta però decadenza dal beneficio fiscale in quanto i motivi di revoca sono tassativamente elencati nell’art. 119 co.13 ter riformato e sono:  

  • mancata presentazione della CILA  
  • interventi eseguiti in difformità della stessa  
  • mancata indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che l’ha legittimato 
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni dei dati ai sensi del co. 14 stesso art. 119  

Qualora siano previsti permessi di Enti sovra ordinari rispetto ai Comuni (ad esempio la Sovraintendenza per i beni culturali), la normativa dev’essere rispettata ed occorre quindi ottenerli.  

Accade per la Prevenzione Incendi e per il vincolo paesaggistico  

riguardante gli edifici d’interesse storico e architettonico ante 1945 e quelli in centro storico.  

L’ Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in tal senso, ma verosimilmente l’assenza di regolarità urbanistica non dovrebbe essere causa di decadenza anche relativamente agli altri benefici fiscali (bonus facciate, ecobonus e conseguenti bonus mobili ed elettrodomestici). 

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