L’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle imprese è agevolata solo con il superbonus del 110% se l’intervento è condominiale o con il bonus casa del 50% se l’installazione avviene su «abitazioni patrimonio».

Bonus casa

Se l’impianto fotovoltaico è a servizio dell’abitazione, l’installazione è agevolata con il bonus casa del 50% ai fini Irpef (non ai fini Ires, delle società di capitali) solo per le persone fisiche, gli imprenditori individuali (anche se agricoli) e le società di persone. In questi ultimi due casi, però, sono incentivati solo gli impianti installati su “abitazione patrimonio” (poco frequenti nelle imprese) e non su immobili strumentali o immobili-merce. 

Per tutti gli interventi del bonus casa (fotovoltaico compreso), diversi dai lavori su immobili danneggiati da eventi calamitosi, dai box auto e dal sisma bonus ordinario del 50-70-75- 80-85%, infatti, la detrazione del 50% spetta, in generale per i soggetti Irpef, solo se i lavori riguardano singole unità residenziali e loro pertinenze o parti comuni di edifici residenziali (risposta 6 delle Entrate «Dichiarazioni2s» del 31 maggio 2019). Per le imprese, poi, la condizione è ancora più complicata, in quanto non sono agevolate le abitazioni strumentali per destinazione, ma solo quelle «patrimonio» dell’articolo 90 Tuir (cioè inutilizzate per l’attività o locate a terzi). 

Superbonus del 110%

Per l’installazione di impianti fotovoltaici, invece, non spetta l’ecobonus ordinario (a differenza dei collettori solari per l’acqua calda), dedicato a tutti i contribuenti (anche le imprese, le società di persone e i soggetti Ires) e per tutti gli immobili (anche se strumentali o beni merce). Non è possibile neanche il sisma bonus ordinario (possibile per qualunque contribuente e su tutti gli immobili, nelle zone sismiche 1, 2 0 3) o il bonus facciate (del 60% per il 2022).

In generale, il fotovoltaico e i sistemi di accumulo sono agevolati con il superbonus del 110%, se vengono trainati da uno dei seguenti interventi effettuati su edifici residenziali, che beneficiano del super bonus del 110%: uno dei tre interventi «trainanti» del super ecobonus o un intervento antisismico al 110% (an- che se super sisma bonus acquisti per la risposta 57/2022).

Purtroppo, però, sono agevolati al 110% solo i soggetti indicati nell’articolo 119, comma 9, del Dl 34/2000, pertanto le imprese sono agevolate solo per gli impianti comuni di condomini prevalentemente residenziali. 

I titolari di reddito d’impresa o professionale», infatti, sono esclusi da qualunque detrazione del super bonus (ad esempio, su uffici, negozi o i fabbricati produttivi), tranne «nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi “trainanti” o “trainati” «effettuati dal condominio sulle parti comuni», «a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa» (circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 1.2). 

Per le unità immobiliari non residenziali, però, va prestata attenzione a quanto sostenuto dalla circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 2, secondo la quale la detrazione non spetta per le spese per lavori sulle parti comuni condominiali da parte di contribuenti (di qualunque tipologia, persona fisica, impresa o professionista) che possiedono o detengono unità immobiliari non abitative in condomini prevalentemente non residenziali, cioè quelli in cui la «superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio» sia inferiore al 50 per cento. 

In caso contrario («superficie complessiva delle unità immobiliari» residenziali superiore al 50%), invece, è possibile ammettere alla detrazione «il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali», che «sostengano le spese per le parti comuni» (anche se imprese o professionisti).

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