Superato il filtro di ricevibilità della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha iniziato a raccogliere documenti sul dossier. I ricorrenti (la Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) contestano la sospensione degli sfratti per morosità, senza alcuna distinzione, durante il Covid
Prosegue spedito il viaggio davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo del procedimento pilota dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI) della Provincia di Milano contro il provvedimento adottato dal Governo italiano nel marzo 2020. Durante la prima emergenza Covid, infatti, lo Stato italiano aveva sospeso senza alcuna distinzione tutti gli sfratti per morosità, prorogando tale blocco fino a giugno 2021, trasferendo di fatto sui proprietari immobiliari l’intero costo della sospensione per un periodo ben superiore rispetto a quello dell’urgenza sanitaria, senza previsione di alcun ristoro, ed estendendo il blocco degli sfratti anche a situazioni che – secondo i ricorrenti – non meritavano tutela.
Dopo aver superato il primo “filtro” di ricevibilità – che falcidia oltre il 90% dei ricorsi depositati davanti alla Corte Europea – il ricorso proposto dagli avvocati Prof. Bruno Nascimbene e Prof. Pier Filippo Giuggioli, quest’ultimo anche Presidente dell’UPPI Milano, per chiedere un risarcimento dei danni patiti da un piccolo proprietario a causa del blocco indiscriminato degli sfratti per morosità, ha superato con successo anche l’ulteriore vaglio della Corte Europea di Strasburgo, che paralizza gran parte dei residui ricorsi.
La Corte Europea – secondo quanto risulta a Radiocor – ha dunque deciso di comunicare il ricorso al Governo italiano e di raccogliere dalle parti una serie di informazioni necessarie ad approfondire i fatti e le violazioni contestate dai ricorrenti al Governo Italiano (ad esempio, in merito alla durata del blocco degli sfratti e alla previsione di misure compensative a favore dei proprietari), con l’obiettivo di entrare nel merito della questione sottoposta al vaglio della Corte e, in difetto di accordo entro la fine di giugno 2023, di pronunciarsi con una sentenza sulla responsabilità del Governo Italiano e sul conseguente indennizzo spettante ai ricorrenti volto a compensare il pregiudizio subito.
“In entrambi i casi, il superamento del vaglio preliminare di ammissibilità farà sì che la Corte Europea entri nel merito della responsabilità contestata al Governo Italiano in relazione alla violazione, con il cosiddetto blocco sfratti, di alcuni diritti fondamentali dell’individuo (quali il diritto di proprietà e il diritto di accesso alla giustizia), così tracciando un importantissimo precedente che potrà consentire anche ad altri proprietari danneggiati di agire per ottenere ristoro; a questi proprietari all’UPPI Milano ha dichiarato di offrire assistenza legale gratuita”, commenta il Professor Pier Filippo Giuggioli.Articoli simili
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Superbonus. Per iniziare a detrarre bisogna aver pagato entro il 2022.
Chi vuole cedere o fare lo sconto in fattura deve anche effettuare i lavori
Corsa contro il tempo per effettuare i bonifici parlanti entro il 31 dicembre 2022, al fine di iniziare a detrarre dal 2022 la prima rata di quattro del superbonus del 110%, prestando attenzione a non essere incapienti con l’Irpef. Se si vuole cedere il credito o scontarlo in fattura, invece, è necessario che questi lavori vengano anche effettuati. Se si vuole evitare completamente la norma di difficile interpretazione sulle attestazioni Soa delle imprese edili, è bene terminare i lavori superiori a 516.000 euro entro fine anno.
Condomini
I condomìni che entro la fine del 2022 non riusciranno a terminare i lavori agevolati con il superbonus del 110% o a effettuare il Sal per almeno il 30% degli stessi o che, nonostante la fine dei lavori o il raggiungimento del Sal, non riusciranno entro il 16 marzo 2023 a inviare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura del fornitore o di cessione a terzi potranno comunicare ai propri condòmini gli importi, ripartiti in base ai singoli millesimi, da detrarre in quattro anni nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022.
Villette e case a schiera
Indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2022, la detrazione potrà essere portata in dichiarazione dei redditi anche dai contribuenti, persone fisiche, che hanno effettuato gli interventi sulle villette e sulle case a schiera per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, se sono riusciti ad «effettuare» entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% dei lavori complessivi).
Sia per i condomìni sia per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, infatti, non è necessario terminare i lavori per forza entro il 31 dicembre 2022, in quanto anche per il superbonus del 110%, come per gli altri bonus edili, la detrazione è correlata al momento di «sostenimento» delle spese «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili» ovvero il raggiungimento del 30% degli stessi.
È necessario, invece, aver «effettuato» i lavori entro il 31 dicembre 2022, solo se si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura» per la parte dei lavori effettuati, per i quali, rispettivamente, sono stati effettuati i pagamenti o è stata emessa la fattura, con lo sconto.
In caso di mancato raggiungimento, spetta il superbonus del 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ed è preclusa la proroga fino al 31 dicembre 2022.
Fine dei lavori
Le norme del superbonus del 110% non stabiliscono il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati, ma nella risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055, è stato ribadito che ai fini del «consolidamento della detrazione» è necessario che gli interventi vengano comunque ultimati.
Ultime notizie/ segnalazioni: legislazione
Nel mese di maggio, sul piano legislativo, segnaliamo due interventi di significativo interesse: A. Il 30 maggio è stato pubblicato in Gazzetta il decreto “salva casa” https://www.fiscoetasse.com/files/18400/decreto-legge-del-29052024-69.pdf Il decreto entrando in vigore immediatamente “fa scattare la nuova procedura di accertamento di conformità (con cifre comprese tra mille e 31mila euro), per le difformità parziali rispetto…
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