Domanda. Vorrei chiarimenti sul compenso “extra” dell’amministratore di condominio in caso di lavori straordinari. In particolare, mi interessa sapere qual è la percentuale che gli può essere riconosciuta qualora vengano effettuati interventi agevolati con il superbonus.

Risposta. È l’assemblea che determina l’ammontare del compenso straordinario dell’amministratore, salvo che sia stato già da lui quantificato, in misura percentuale sul valore degli interventi straordinari, al momento della nomina nella presentazione della sua proposta, poi accettata dai condòmini. La riforma del condominio (legge 220/2012), modificando l’articolo 1129 del Codice civile, ha infatti imposto all’amministratore tale incombenza, sotto pena di nullità della nomina stessa. Non esiste un tariffario professionale, poiché non esiste un albo degli amministratori di condominio. La normativa sul superbonus richiede però numerose riunioni assembleari e delicati adempimenti amministrativi: è giusto, dunque, riconoscere all’amministratore un equo compenso aggiuntivo rispetto a quello pattuito, purché sia quantificato con chiarezza in un’apposita delibera e non “nascosto” tra le spese amministrative del bilancio preventivo. È, ad ogni modo, data possibilità all’amministratore di quantificare in misura fissa il proprio compenso extra oppure di determinarlo in una percentuale aggiuntiva parametrata all’intero importo delle opere straordinarie, nella misura che di solito si attesta indicativamente tra lo 0,50 e l’1 per cento.

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