ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio.:

a. la riduzione del periodo di esercizio dal 03.11.2022 al 07.04.2023.
b. funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione degli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
c. riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 e dalla DGR 5360/2021 al punto 14 comma 1 ossia 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Sono fatte salve le deroghe vigenti:
• per gli impianti alimentati NON a gas disciplinate dalla DGR 3502/2020;
• per gli impianti alimentati a gas naturale disciplinate dal D.M. 383/2022 eccettuato quanto sopra disposto al punto b) per gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;

ORDINA ALTRESI’

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

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